martedì 21 ottobre 2014

Sulla scuola media continuano a non capire

Se volete fare le cose mentula canis (per chi se lo fosse perso http://www.valentano.net/forum/index.php?topic=2401.msg19679#msg19679) basta vedere gli affidamenti del Comune di Valentano.
Primo affidamento DETERMINAZIONE N. 170 del 09/10/2014 con cui a seguito della precedente "determina n. 155/2014  si impegnava a favore della ditta TECNO EDIL di Viterbo la somma di complessive € 4.270,00 per i lavori di tinteggiatura, sostituzione di vetri rotti e rifacimento di parte dell’intonaco presso i locali dell'edificio ex sede della Scuola Media Statale;"
Poi cosa facciamo??? Nuova genialata con la DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE n.174 del 09/10/2014 : ampliamo i lavori per la modica cifra di € 30.000,00

Ma come avranno fatto? Loro giustificano l'affidamento mediante il ricorso all'art. 125 Comma 8 D.Lgs 12.04.2006 n. 163 che dice "

Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Sembrerebbe tutto corretto ma... peccato che come al solito si sono dimenticati casualmente del principio di rotazione! Siccome il cottimo fiduciario è assimilabile ad una procedura negoziata non si può procedere ampliando il precedente appalto ma dovrà essere fatto un nuovo affidamento.

In ogni caso non mi sembra opportuno fare un piccolo passo indietro perchè i lavori aggiudicati alla ditta TECNO EDIL  oltre a quelli prima indicati a altri con DETERMINAZIONE N. 5 del 24/01/2014
"€ 234.532,79, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge"
Quindi non è assolutamente vero che i lavori non oltrepassano i 40.000,00!!!



lunedì 15 settembre 2014

CVD (Come Volevasi Dimostrare) sulla scuola media avevo ragione

Due documenti chiudono definitivamente la vicenda del cambio di destinazione d'uso della scuola media:
in quest'ultima si legge:
Atteso  che si rende  necessario disporre il trasferimento degli alunni della scuola media inferiore presso altra struttura idonea identificata con quella  sita in via del Monte 28 già adibita a scuola media inferiore anche in ragione dell’imminente inizio  dell’anno scolastico;
Di fatto sconfessando tutte le deliberazioni del consiglio fino ad ora approvate
Se la struttura in Via del Monte è idonea ad ospitare gli alunni della scuola secondaria di I grado
(Il responsabile del settore culturale non sappia che non si chiamano più scuole medie?) significato che il tanto decantato cambio di destinazione d'uso da scuola media ad RSA, Ostello, laboratorio (insomma.... un po' di tutto) non era mai avvenuto.

Come volevasi dimostrare!

mercoledì 3 settembre 2014

L'illusione libberista

Tanto, tanto tempo fa... arriva la chiamata del libberale del palazzo.
Entro nello stanzone affrescato con tanto di enorme foto e sento una vocina piccola piccola che mi fa:
"Sai, noi dobbiamo cooperare, noi siamo tutti libbbberisti, mica come quelli di là, la prossima volta ci metteremo d'accordo. Tu non devi scrivere certe cose, fanno male, poi uno si può adirare, poi dopo è peggio per te., ti dò quest'ultima possibilità se vuoi lavorare"
Sogno o son desto, questo mi chiede di collaborare a "rifondazione libbberista" ma che è ?
Cerco le telecamere, forse mi vogliono fare uno scherzo, ma poi sempre la solita vocina:
"Allora che fai ci stai con noi?"
Risposta:
Cioè te la cerchi...
A parte che a me la politica fa schifo, a parte che il "rifondatore" stai attuando tutto fuorchè una politica libberista, capisco che vorresti diventare il "signore del castello", ma si può sapere:
che caz....o vuoi da me????

venerdì 29 agosto 2014

L’ammistrazione trasparente! Così tanto che non si vede

Dal sito http://www.padaincubo.it/


Vado nel sito del mio Comune e noto che c’è la sezione relativa all‘“amministrazione trasparente” resa obbligatoria dal D. Lgs. 33/2013 (che guarda caso si chiama “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”) http://www.albopretorioonline.it/valentano/albovalentano.php?T1=800&T2=0&T3=0

Bello! Il mio comune l’ha fatto andiamo a vedere ad esempio i bilancio visto che il consuntivo è stato approvato … il nulla… ora proviamo con altre sezioni… il vuoto ad eccezione del Piano Urbanistico Comunale Generale che è stato inserito dopo un lungo sollecito da parte mia (ci è voluto un anno) e con l’intervento del Difensore Civico della Regione Lazio (a cui va il mio apprezzamento)

Sulle strane interpretazioni dell'urbanistica

L'urbanistica e l'edilizia, seppure afferenti al governo del territorio, sono due materie nettamente separate:
- l'urbanistica attiene alla pianificazione e programmazione dello sviluppo territoriale
- l'edilizia riguarda l'attuazione della pianificazione e alla corretta realizzazione dei fabbricati osservando le regole costruttive contenute nei regolamenti edilizi a tutela della sicurezza e dell’igiene degli abitati.

Per fare il cambio di destinazione d'uso di una scuola media in un ostello bisogna procedere tramite due iter:
- urbanistico: 
- edilizio (di cui non parliamo in questo post)

Il D.M. 1444/68, che abbiamo già incontrato (per darvi una rinfrescatina potete utilizzare questa presentazione) definisce i cosiddetti "standard urbanistici".

Gli standards urbanistici stabiliti dal D.M. n 1444/68 afferenti la dotazione di spazi pubblici (verde, parcheggi, centro sociali, aree scolastiche ecc.), per espressa previsione di legge, costituiscono quantità minime inderogabili finalizzate al raggiungimento del livello essenziale prestazionale della qualità della vita urbana – da mantenersi uguale in tutto il territorio nazionale – e da determinarsi in funzione della suddivisione territoriale in zone omogenee come indicato dalla Legge Urbanistica Nazionale ( LUN) 1150/42 art. 41- quinques
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8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima.
(si veda il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)

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Ai fini dell'osservanza dei rapporti su indicati si assume che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima.

Con una capacità sintetica e chiarificatrice del tutto inusuale per la legge italiana questa definizione è chiaramente indicata nell'art. 3:
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art. 3. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:
a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ;
d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.

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Ai fini dell'osservanza dei rapporti su indicati si assume che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
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Domanda: se noi andiamo a togliere spazio per l'educazione tramite la realizzazione di una Residenza Sanitaria per Anziani (RSA) oppure un ostello andremo ad intaccare la dotazione minima ed inderogabile di 4,5 mq di aree di istruzione per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo?
Detto in altri termini siete sicuro che potete fare questo cambiamento? avete gli spazi necessari? Ci sono dei calcoli che lo dimostrano?
Questa sono le domande che ho posto al Comune. 
Questa è la risposta:
A parte l'uso del termine "hanno assicurato", che sinceramente vuol dire tutto e niente, la cosa che a me pare grave è che sono "i tecnici che hanno redatto il PUCG" ad essersi espressi: quindi vi siete posti il problema! Quindi ci sarà da qualche parte una relazione, che avrà visto il responsabile del settore tecnico prima di apporre questo?

Ed invece:

giovedì 28 agosto 2014

Non sia mai 2/a parte

Proseguiamo l'analisi della risposta alle nostre domande fatte dal Sindaco di Valentano di cui si riporta qui
In particolare qui ci occuperemo del punto numero 5


A mio avviso e come spiegherò più avanti il cambio di destinazione, con gli interventi previsti per la realizzazione di una Residenza Sanitaria per Anziani o per un Ostello richedono opere che sono assimilabili alla nuova costruzione. Andiamo però con ordine e vediamo che questa estrapolazione della certificazione è quanto meno controversa rispetto alla normativa in particolare:

L’art. 65 TU ambiente ( D. Lgs. 152/2006) , che riporta il valore, le finalità e i contenuti del piano di bacino distrettuale


4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

Quindi le disposizioni devono essere attuati dalla data di approvazione del Piano di Bacino avvenuta con Deliberazione Consiliare della Regione Lazio n. 28 del giorno 04 maggio 2011 ed approvato nella seduta del Consiglio Regionale n. 58 del 20 Giugno 2012 e pubblicato sul BURL del 21/08/2012
Che riporto per il caso specifico della Zona PAI R.F. 4 in cui ricade la ex scuola media

Da questi documenti di vede chiaramente che anche se questo intervento non ricadesse nelle nuove costruzioni occorrerebbe :

  1. la sistemazione preventiva della versante di frana
  2. il parere dell'autorità di Bacino

La Giustizia di Leonardo Da Vinci


"Giustizia vol potenzia, intelligenzia e volontà, e si assomiglia a' re delle ave".

"E' si può assimigliare la virtù della iustizia allo re delle ave, il quale ordina e dispone ogni cosa con ragione, imperoché alcune ave sono ordinate andare per fiori, altre ordinate a lavorare, altre a combattere colle vespe altre a levare le spurcizie, altre a compagnare e corteggiare lo re; e quando è vecchio e sanza alie, esse lo portano, e s'evvi una manca di suo uffizio, sanza alcuna remissione è punita".

mercoledì 27 agosto 2014

Le mani sulla città: discorso in consiglio comunale

Ogni riferimento è puramente casuale
Il presente video ha pura funzione documentale senza allusioni a persone o fatti

lunedì 25 agosto 2014

e non finisce qui - 4/a parte

Ancora non ho finito di scassare i cabbasisi ( parte 1,  parte 2, parte 3)
Infatti sono un po' come Montalbano come il carissimo Dott. Pasquano in questo spassoso video 

Andiamo quindi a vedere di nuovo cosa approva la GIUNTA COMUNALE Verbale n. 122 del 05/08/2014


sembra tutto ok giusto? ma io sono rompiscatole quindi vado a vedere che l'azione b) prevede
"infrastrutture ricreative per l'accesso alle aree naturali con servizi di piccola ricettività"
Ancora non capite il busillis?
"infrastrutture ricreative per l'accesso alle aree naturali con servizi di piccola ricettività"
Ora???
Si saranno sbagliati? 
Andiamo a vedere il bando che potete scaricare da qui andate a pagina 8 in alto trovate la tipologia 2:

Secondo voi l'ostello all'ex scuola media permette l'accesso ad aree naturali?

Andiamo a vedere cosa dice un altro ente come la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale in questa deliberazione



Adesso a voi la risposta....

e non finisce qui 3/a parte

Quindi dopo le nostre prime due puntate che potete trovare qui e qui abbiamo visto che qualcosa di stranuccia c'è in questo appalto.
Ma secondo voi è finita qui?

NO!
Bene (anzi malissimo) fino ad ora si è approvato il progetto, in pochissimi giorni e guarda caso lo stesso giorno in cui veniva approvata l"atto politico" di cambiamento di destinazione d'uso della ex scuola media.
Coincidenze? Può essere, a questo mondo tutto è possibile.

Continuiamo a leggere la delibera
Oibò 
rileggiamola
si allora avevo letto bene!
Partiamo dal punto 6: non ci sono vincoli! Cioè ? da una parte mi si dice che non si acquisito il parere dell'autorità di bacino (cfr . qui) che non è stato fatto il cambio di destinazione d'uso (Stesso rif.) che non esiste una relazione sul rispetto di quanto previsto dal DM 1444/68 (stesso rif.) ma solo un'assicurazione e poi? Mi si
DICHIARA CHE NON CI SONO VINCOLI?
alchè mi è venuto in mete un passo di Montalbano
"Fazio mi mise a ridere . " Ha gana di babbiare, dottore ? " Montalbano tagliò il quadratino di carta e cominciò a sentire il prurito in tutto il corpo .. "

Ma noi possiamo dire che in fondo loro non sono tecnici... che colpa ne hanno? ma.... scusaste (deformazione Camilleriana) c'è il parere tecnico ! Cosa dice?
Caspita ma non è possibile! 
Ma cosa sarà mai la validazione? Forse ci darà una mano a capire! Come sempre ci viene in aiuto il Codice degli Appalti che all'allegato XXI,  IV sezione  riporta cosa è la validazione.

1. La verifica di cui all'articolo 112 del codice, di seguito denominata anche validazione, e' finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilita', nonché la conformità' dello stesso alla normativa vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresì, ove necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.
2. La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi: a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) i presupposti per la qualità dell'opera nel tempo;
d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
e) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti.



e nel nostro caso specifico, oltre agli altri controlli, cosa deve verificare?

- verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonché di eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali;

Ma se ci hanno detto che di fatto il 16/08/2014 ancora non è stato acquisito il parere dell'Autorità di Bacino come è possibile validare un progetto del 05/08/2014?
Ci vogliono babbiare?

e non finisce qui 2/a parte

Nella puntata precedente abbiamo visto che il Consiglio Comunale con la DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE Verbale n. 122 del 05/08/2014 ( e sottolineo 05/08/2014) ha approvato il


...progetto esecutivo realizzazione  ostello immobile di proprietà comunale ex -scuola media PSR Lazio 2007/2013 - Misura 313

Facciamo una scansione temporale della progettazione:

Con determinazione Responsabile Settore Tecnico  n. 130 del 28.07.2014, si incaricava della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008

la G.C. con atto n. 120 del 30.07.2014 si approvava il progetto preliminare per la realizzazione di un ostello su immobile di proprietà comunale ex scuola media dell’importo complessivo di € 332.833,64;
 
VISTO il progetto esecutivo redatto dai progettisti incaricati e pervenuto in data 05.08.2014 prot. 4643;

Esaminiamo le date l'incarico è stato affidato il 28 luglio 2014 e con soli 2 (diconsi due) giorni, abbiamo già partorito il progetto preliminare che è composto nientepopodimeno che da questo (art. 93 c.3 D. Lgs. 163/2006) : 

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

ed ancora si deve far riferimento all'Allegato XXI al codice appalti che siccome è un po' lungo ve lo lascio leggere da soli riportandovi solo il contenuto essenziale:

a) relazione illustrativa; 
b) relazione tecnica; 
c) studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione di compatibilità ambientale; 
d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui andrà' a inserirsi l'opera, corredati da dati bibliografici e/o indagini in sito ed in laboratorio - quali, indicativamente ma non esaustivamente, quelle topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiche e sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente; e) planimetria generale ed elaborati grafici; 
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per concessione o contraente generale tale elaborato dovrà' consentire la definizione degli oneri per la sicurezza in fase di realizzazione; 
g) calcolo estimativo; 
h) quadro economico di progetto; 
i) capitolato speciale prestazionale; 
l) studio di inserimento urbanistico;
ora tralasciamo un attimo il punto l) (che vorrei capire come è stato fatto...)

Dopo soli 9 (diconsi nove) giorni la ditta fornisce al Comune anche il progetto esecutivo che per i non addetti ai lavori è praticamente un progetto a cui non manca nulla, tutto è pronto per il bando di gara!

Ma da cosa è composto il progetto esecutivo, sempre il Codice degli Appalti  (art. 93 c.5 D. Lgs. 163/2006) ci viene in aiuto:

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.


andiamo a vedere anche l'allegato XXI

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonche' i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto e' redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonche' delle prescrizioni di cui alla conferenza di servizi di cui all'articolo 166 del codice. Il progetto esecutivo e' composto dai seguenti documenti: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti; f) piani di sicurezza e di coordinamento; g) manuale di gestione ambientale dei cantieri; h) progetto di monitoraggio ambientale; i) computo metrico estimativo.

Quindi un bel po' di roba, siamo molti efficienti! in pochissimi giorni ci ha fatto questa popò di progettazione!
SI!!!

Cosa ce lo dice? La stessa delibera di approvazione del progetto:


 Sinceramente un po' di dubbi me ne vengono andiamo però alla parte 3 del nostro post - e non finisce qui - 

E non finisce qui 1/a parte

Nel precedente post ho dimostrato come il Comune, in data 16/08/2014,
  • non aveva fatto il cambio di destinazione d'uso, limitandosi ad un "mero atto di indirizzo (Risposta punto 2) 
  • non aveva acquisito il parere il parere dell'autorità di bacino del Fiume Fiora (seppure obbligatorio - Risposta punto 8)
Il Consiglio comunale ha provveduto ad approvare questo atto che riporto:
Quindi visto che la delibera n. 4 del 23/04/2014 era un "mero atto di indirizzo" , che la delibera del Consiglio Comunale  n. 17 del 05/08/2014 è solo una integrazione alla sopracitata DCC, facendo un semplice sillogismo, si arriva a dedurre che anche questa non si basa su gli elementi legislativi che regolano l'Urbanistica, è un semplice atto di indirizzo e quindi di fatto non cambia la destinazione d'uso. Sbaglio? (Se sbaglio mi "corrigerete")

Ma cosa è un atto di indirizzo? Andiamo a vedere la nostra fonte principale: la legge D. Lgs. 165/2001 art. 4 c. 1 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità"


1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: 
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
 b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; 
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; 
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
 f) le richieste di pareri alle autorità' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 

A mio avviso l'atto di indirizzo non cambia nulla dello stato attuale dell'urbanistica... tanto che anche loro lo ammettono.

Fino a qui ci siamo? Un progetto su questo stabile che lo trasformi da Scuola Media ad altra tipologia (con cambio di destinazione d'uso) sarebbe non legittimo primo perchè non abbiamo lo strumento urbanistico che ce lo permette (lo ha detto il Comune) secondo perchè alla data del 16/08/2014 non si aveva acquisito il parere dell'Autorità di Bacino in quanto area PAI R4 (Rischio Frana molto elevato)

Ma...........................

Nuntio Vobis Gaudium Magnum

Con la DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE Verbale n. 122 del 05/08/2014 ( e sottolineo 05/08/2014) cosa si approva???

Approvazione progetto esecutivo realizzazione

 ostello immobile di proprietà comunale ex 

scuola media 

PSR Lazio 2007/2013 - Misura 313
Caspiterina!!!! ina ina ina...

Hanno approvato un progetto esecutivo prima di avere un nulla osta da parte dell'Autorità di Bacino e senza aver fatto il cambio di destinazione d'uso (che è avvenuto solo come "indirizzo politico" in data 05/08/2014!)

giovedì 21 agosto 2014

Non sia mai....

Siamo alle solite... altro giro altra corsa, venghino venghino siori e siore! Il circo del paesello è pronto tutto solo per voi!

Torniamo all'inizio
Di seguito si riporta la richiesta fatta al comune

RICHIESTA
Con la Deliberazione C.C. 4 del 23/04/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il “Cambio destinazione d'uso [di un] edificio di proprietà comunale ex scuola media statale”.
Dal confronto tra il contenuto di questo documento con lo Studio Geomorfologico per il PUCG, di cui alla delibera G.C. 59/2014, e le leggi vigenti in materia urbanistica, ho notato alcune discrepanze ed inesattezze.
Evidenzio fin da ora, che ho inoltrato questa istanza dal punto di vista prettamente tecnico e non  ho inteso assolutamente sindacare sulla scelta politica di destinare il fabbricato a Residenza Sanitaria per Anziani.

Parere art. 49 TUEL

Nella D.C.C. 4/2014 si nota che il Responsabile del Settore Tecnico ha espresso parere favorevole a quanto indicato approvato.
Nulla viene allegato per giustificare tale assenso. Sarebbe stato opportuno allegare una dimostrazione tecnica della fattibilità dell’opera come previsto dall’art. 49 TUEL.

 Procedimento utilizzato

La deliberazione C.C. 4 del 23/04/2014 non fa riferimento ad alcuna normativa che permetta il cambio di destinazione d'uso (ad esempio tra le normative che regolano il cambio di destinazione d’uso: DPR 380/01 art. 14, DM 1444/68, LR 38/99, LR 22/97, ecc).
Ritengo pertanto che tale vulnus comprometti la validità dell’atto rendendo di fatto nullo.

Standard Urbanistici

Gli standard urbanistici, ex D.M. 1444/68 di attuazione della L.N. 765/67 , norma cogente e vincolante per tutti gli strumenti urbanistici, non sembra siano stati opportunamente valutati.
Tali parametri garantiscono un corretto sviluppo urbanistico attraverso la dotazione di adeguati spazi e strutture necessari ai cittadini come ad esempio spazi verdi, spazi per attività sportive, parcheggi e, come in questo caso, aree necessarie per le attività educative e formative.
Andrebbe chiarito in maniera precisa, attraverso una relazione da parte del responsabile del settore tecnico, se gli spazi destinati agli standard non vadano al di sotto di quelli stabiliti per legge sia rispetto al PRG vigente che al PUCG adottato con D.C.C. n. 23 del 20.05.20 13.
Tale nota, a mio personale giudizio, dovrebbe costituire parte integrante del parere ex art. 49 TUEL.

Aspetti idrogeologici e di stabilità del versante

A seguito della visione della documentazione a corredo della DGC 59/2014 a me inviatami a seguito di accesso agli atti del 09/05/2014 prot. 2704 ho rilevato alcuni passaggi non chiari.
Preliminarmente intendo sottolineare l’importanza del Piano di Assetto Idrogeologico, normato dagli art. 53 – 72, del D. Lgs. 152/2006 detto Testo Unico Ambiente.
All’articolo 53 si legge:
“Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.”
I fini del Piano di Assetto Idrogeologico appaiono chiari: tutela e risanamento. Due sostantivi che sono applicabili allo stato attuale e futuro.
Nell’articolo 54 si leggono le definizioni da prendere in considerazione per raggiungere tali obiettivo:
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché  del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;
 v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
Nell'art. 56 si legge che le competenze di pianificazione riguardano "e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;" quindi dello stato attuale e futuro.
L’art. 63 riporta
7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
 a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65;
 b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
L’art. 65 TU ambiente, che riporta il valore, le finalità e i contenuti del piano di bacino distrettuale
 1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate all'articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
                a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché' dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
                b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle relative cause;
                c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
 d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
                               …
                               3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
 …
                                f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
                                l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
                                n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e
della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

 4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

Del tutto diverso è lo studio di microzonazione sismica (più avanti MS) che è volto ad analizzare la sismicità del territorio comunale ai fini dell’individuazione di classi di comuni con situazioni omogenee di scuotibilità in occasione di eventi sismici al fine della mitigazione del rischio sismico.
Ovvero, come anche il geologo riporta nella sua relazione, la MS afferisce alla DGR Lazio 545/2010 e s.m.i., e alla Determinazione Regione Lazio n. A01467 del 27/02/2013, che ricordiamo essere in attuazione del DPR 380/01 (TU edilizia) art. 89 e segg.
Si evidenzia la MS entra in vigore per i nuovi piani e le sue norme sono cogenti verso gli strumenti urbanistici approvati.
Di seguito intendo evidenziare alcune perplessità sorte dell’analisi l’inquadramento della zona effettuata nella documentazione a corredo della delibera G.C. 59/2014, della cartografia della MOPS e del PAI
Dall’esame si vede chiaramente che l’area è spostata a destra rispetto alla strada del monte e prende solo una parte della ex scuola media) [1]

CARTA DELLE MOPS
Anche più evidente appare lo spostamento di tale areale, nella Carta dell’Idoneità Territoriale.
La zona appare decisamente spostata a destra rispetto all'asse della strada del monte e prende solo una parte della ex scuola media)
CARTA DELLE IDONEITÀ TERRITORIALE


Al fine di chiarire questa incongruenza ho quindi verificato cosa prevede il Piano di Assetto Idrogeologico approvata dall'Autorità di Bacino Regionale del Fiume Fiora che costituisce documenti vincolante e sovraordinato [2]
PAI – Rischio Frana – Tavola n° 8.32



Appare evidente che la zona PAI F.R. 4 interessa quasi totalmente il fabbricato ex scuola media ( e non in piccola parte o addirittura ne è esclusa come indicata dalla carta delle idoneità territoriale)
Le tre cartografie sono quindi tra loro difformi

La relazione tra MOPS e PAI

Nel punto 4 della Determinazione Regione Lazio n. A01467 “Studio di Livello 1 di Microzonazione Sismica dell'Unità Amministrativa Sismica di Valentano (Vt). Validazione ai sensi della DGR Lazio n. 545 del 26 novembre 2010. Istanza 106 MS” si stabilisce la validità della MS: [3]
dalla data della presente determinazione, nelle “Zone Suscettibili di Instabilità Sismica” indicate nella Tav. 4.3 della Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica di Livello 1 di Microzonazione Sismica, sia obbligatorio, preliminarmente alla redazione dello strumento urbanistico attuativo ai sensi dell’art. 89 
non indicando nessuna prescrizione per le zone PAI F.R. 4 e F.R. 3 che invece, come riportato dalle linee guida per le studi di MS approvate DGR Lazio n. 545 del 26 novembre 2010, non sono mai esentate dalla MS2 e MS3 come di seguito riportato
Sono esentate dall’esecuzione dei Livelli 2 e 3 di MS i seguenti Strumenti Urbanistici Attuativi, purché il P.R.G. sia stato approvato ai sensi della D.G.R. 2649/99: 
...
L’esenzione per la realizzazione dei Livelli di MS per le aree o tipologie urbanistiche sopra riportate non si attua se le stesse ricadono nelle seguenti condizioni: 
• Rientrino in aree già vincolate dal PAI (Aree R3 e R4); [4]
A questo punto occorre spiegare, al fine di una corretta esposizione del problema, cosa sia la classificazione P.F. (Pericolo Frana) vista l’importanza e la delicatezza di tale strumento e soprattutto la sua finalità volta alla prevenzione di fenomeni di dissesto e di danni alle persone.
L’art. 11 delle NTA del PAI Autorità di Bacino del Fiora (più avanti ABF) riporta:
Finalità specifiche
TITOLO III
Pericolosità da frana
In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche e idrogeologiche, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione contro eventuali effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente titolo le aree individuate e perimetrate in due classi di pericolosità, così come riportate nell'allegata cartografia (TAVV. 8.1÷8.26 e 8.27 ÷ 8.37) realizzata utilizzando sia i dati sullo stato di dissesto geomorfologico, che la carta della propensione al dissesto dei versanti:
pericolosità da frana molto elevata (P.F.4): rappresentano zone direttamente interessate da fenomeni gravitativi e da fenomeni franosi attivi, nonché da accertati collassi di cavità di origine antropica, comprese le relative aree d’influenza;
pericolosità da frana elevata (P.F.3): rappresentano aree interessate da un'elevata concentrazione di movimenti franosi superficiali, e/o zone ubicate in prossimità di aree P.F.4 che per le loro caratteristiche geomorfologiche possono rappresentare aree di possibile evoluzione o influenza a breve termine del dissesto, nonché dalla presenza di cavità di origine antropica.
La classificazione di dette aree integra i quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 1/05 della Regine Toscana, ed alla L.R. 38/1999 della Regione Lazio.
Nelle zone P.F.4 il PAI descrive i fenomeni franosi come “attivi”. [5]
Questo denota una certa discrasia tra il PAIe lo Studio Geomorfologico. Quest’ultimo riporta come codice della zona suscettibile di instabilità, coincidente con la zona P.F.4, il valore 3045, ovvero instabilità non definita.
Il codice opportuno sarebbe dovuto essere 301X indicante instabilità attiva come indicato dallo stesso PAI

A dipanare questo groviglio non viene di certo in nostro aiuto la relazione allegata allo Studio di Livello 1 di Microzonazione Sismica dell'Unità Amministrativa Sismica di Valentano (Vt). Validata ai sensi della DGR Lazio n. 545 del 26 novembre 2010 con determina A01467 che definisce le Zone Instabili o Suscettibili di Instabilità (SI) nel seguente modo:
 “sono individuate come le zone nelle quali i terreni sono suscettibili di attivazione di fenomeni di deformazione permanente del territorio a seguito di un evento sismico (instabilità di versante, cedimenti, liquefazioni, faglie attive e/o capaci)”.
Le SI nella MS comprendono sia zone Instabili che Suscettibili di Instabilità non differenziando lo stato attivo (che però risulta chiaro dal PAI con la classificazione P.F. 4)
Questo punto appare quindi non chiaro e può essere oggetto di interpretazioni non corrette da parte dei progettisti e dei pianificatori.
Sottolineo questa discrasia data l’importanza che ha lo strumento dello Studio Geomorfologico per le costruzioni presenti e quelli da realizzarsi nel futuro al fine di prevenire fenomeni franosi.
In passato alcuni parti del territorio del comune di Valentano (area cava terra rossa fine anni 90, mura del castello inizi del 900 tra gli altri) sono stati oggetti di fenomeni franosi che per puro caso non hanno portato a morti.
Concludo la presente nota con le seguenti
RICHIESTE
In merito a quanto sopra indicati si chiede

  1. se esiste una relazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico per cui è stato dato il parere positivo alla D.C.C. 4 del 23/04/2014
  2.  su quale base legislativa nazionale, regionale o locale sia stato approvato l’atto
  3.  se, per quanto riguarda la riduzione dello standard urbanistico destinato all'istruzione gli standard il responsabile del settore tecnico abbia rilevato che gli stessi rimangano conformi alla normativa vigenti. Nello specifico si richiede di sapere le modalità e il calcolo effettuato per la verifica considerato nella DCC 4 del 23/04/2014 esiste un parere tecnico positivo, espresso ai sensi dell’art. 49 TUEL
  4.  chiarimenti in merito a tali discrepanze ed anomalie riscontrate tra la cartografia della MOPS, della carta delle idoneità territoriale e del PAI
  5.  se il cambio di destinazione d’uso sia compatibile con quanto indicato dal Piano di Assetto Idrogeologico
  6.  se esistono discrasie tra PAI, MOPS e carta delle idoneità territoriale
  7.  in caso positivo, se tali differenze possono comportare problemi di interpretazione e quindi di sicurezza nella pianificazione e nell’attuazione delle indicazioni urbanistiche.
  8.  Se sia stato acquisito il prescritto parere dell’autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora



[1] La Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) ufficiale depositata è scaricabile da http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/Valentano_MOPS.pdf 
[4] DGR Lazio 545/2010
[5] I due strumenti sono normate in maniera diversa ma i due piani sono di fatto collegati : il PAI è sovraordinato e cogente rispetto alla MOPS e la MS


Quale è stata la risposta secondo voi???? La riporto integralmente.