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Di seguito si riporta la richiesta fatta al comune
RICHIESTA
Con la Deliberazione
C.C. 4 del 23/04/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il “Cambio
destinazione d'uso [di un] edificio di proprietà comunale ex scuola media
statale”.
Dal confronto tra il contenuto di questo documento con lo Studio
Geomorfologico per il PUCG, di cui alla delibera G.C. 59/2014, e le leggi
vigenti in materia urbanistica, ho notato alcune discrepanze ed
inesattezze.
Evidenzio fin da ora, che ho inoltrato questa istanza dal punto di vista prettamente tecnico e non ho inteso assolutamente sindacare sulla scelta politica di destinare il fabbricato a Residenza Sanitaria per
Anziani.
Nella
D.C.C. 4/2014 si
nota che il Responsabile del Settore Tecnico ha espresso parere favorevole a
quanto indicato approvato.
Nulla viene allegato
per giustificare tale assenso. Sarebbe stato opportuno allegare una dimostrazione
tecnica della fattibilità dell’opera come previsto dall’art. 49 TUEL.
Procedimento
utilizzato
La deliberazione C.C.
4 del 23/04/2014 non fa riferimento ad
alcuna normativa che permetta il cambio di destinazione d'uso (ad esempio tra
le normative che regolano il cambio di destinazione d’uso: DPR 380/01 art. 14,
DM 1444/68, LR 38/99, LR 22/97, ecc).
Ritengo pertanto che
tale vulnus comprometti la validità dell’atto rendendo di fatto nullo.
Standard
Urbanistici
Gli standard
urbanistici, ex
D.M. 1444/68 di attuazione della
L.N. 765/67 , norma cogente e vincolante per tutti gli
strumenti urbanistici, non sembra siano stati opportunamente valutati.
Tali parametri
garantiscono un corretto sviluppo urbanistico attraverso la dotazione di
adeguati spazi e strutture necessari ai cittadini come ad esempio spazi verdi,
spazi per attività sportive, parcheggi e, come in questo caso, aree necessarie
per le attività educative e formative.
Andrebbe chiarito in
maniera precisa, attraverso una relazione da parte del responsabile del settore
tecnico, se gli spazi destinati agli standard non vadano al di sotto di quelli
stabiliti per legge sia rispetto al PRG vigente che al PUCG adottato con D.C.C.
n. 23 del 20.05.20 13.
Tale nota, a mio
personale giudizio, dovrebbe costituire parte integrante del parere ex art. 49
TUEL.
Aspetti
idrogeologici e di stabilità del versante
A seguito della
visione della documentazione a corredo della DGC 59/2014 a me inviatami a
seguito di accesso agli atti del 09/05/2014 prot. 2704 ho rilevato alcuni passaggi
non chiari.
Preliminarmente
intendo sottolineare l’importanza del Piano di Assetto Idrogeologico, normato
dagli art. 53 – 72, del D. Lgs. 152/2006 detto Testo Unico Ambiente.
All’articolo 53 si
legge:
“Le disposizioni di cui alla
presente sezione sono volte ad assicurare
la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del
territorio tramite la prevenzione dei
fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio
e la lotta alla desertificazione.”
I fini del Piano di
Assetto Idrogeologico appaiono chiari: tutela
e risanamento. Due sostantivi che sono applicabili allo stato attuale e
futuro.
Nell’articolo 54 si
leggono le definizioni da prendere in considerazione per raggiungere tali
obiettivo:
…
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili
alla tutela e salvaguardia del territorio,
dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia
costiera, delle acque sotterranee, nonché
del territorio a questi connessi,
aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto
geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare
le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;
v) dissesto
idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi
naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei
versanti, determinano condizioni di
rischio sul territorio;
Nell'art. 56 si legge che
le competenze di pianificazione riguardano "e) la difesa e il
consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa
degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e
altri fenomeni di dissesto;" quindi dello stato attuale e futuro.
L’art. 63 riporta
7. Le Autorità di bacino
provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione
vigente:
a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale
di cui all'articolo 65;
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli
obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali,
regionali e locali relativi alla
difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e
alla gestione delle risorse idriche;
…
L’art. 65 TU ambiente,
che riporta il valore, le finalità e i contenuti del piano di bacino
distrettuale
1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito
Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla
difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della
acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio
interessato.
…
3. Il Piano di bacino, in
conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità
indicate all'articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi
di cui all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
a)
il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle
utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed
intercomunali, nonché' dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b)
la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche'
delle relative cause;
c)
le direttive alle quali devono
uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e
l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie
distinte in funzione:
…
3) dei pericoli di frane, smottamenti e
simili;
…
f) la individuazione delle prescrizioni, dei
vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione,
di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di
ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del
suolo ed alla tutela dell'ambiente;
…
l) la valutazione preventiva, anche al fine di
scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici,
dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi
previsti;
n) l'indicazione delle zone da assoggettare a
speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni
idrogeologiche, ai fini della
conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e
della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
4. Le
disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente
vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché' per i
soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia
dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo
socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o
comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.
Del tutto diverso è lo
studio di microzonazione sismica
(più avanti MS) che è volto ad analizzare la sismicità del territorio comunale
ai fini dell’individuazione di classi di comuni con situazioni omogenee di
scuotibilità in occasione di eventi sismici al fine della mitigazione del
rischio sismico.
Ovvero, come anche il
geologo riporta nella sua relazione, la MS afferisce alla DGR Lazio 545/2010 e
s.m.i., e alla Determinazione Regione Lazio n. A01467 del 27/02/2013, che
ricordiamo essere in attuazione del DPR 380/01 (TU edilizia) art. 89 e segg.
Si evidenzia la MS
entra in vigore per i nuovi piani e le sue norme sono cogenti verso gli
strumenti urbanistici approvati.
Di seguito intendo
evidenziare alcune perplessità sorte dell’analisi l’inquadramento della zona
effettuata nella documentazione a corredo della delibera G.C. 59/2014,
della cartografia della MOPS e del PAI
Dall’esame si vede
chiaramente che l’area è spostata a destra rispetto alla strada del monte e
prende solo una parte della ex scuola media) [1]
CARTA DELLE MOPS
Anche più evidente
appare lo spostamento di tale areale, nella Carta dell’Idoneità Territoriale.
La zona appare
decisamente spostata a destra rispetto all'asse della strada del monte e prende
solo una parte della ex scuola media)
CARTA DELLE IDONEITÀ
TERRITORIALE
Al fine di chiarire
questa incongruenza ho quindi verificato cosa prevede il Piano di Assetto Idrogeologico
approvata dall'Autorità di Bacino Regionale del Fiume Fiora che costituisce
documenti vincolante e sovraordinato [2]
PAI – Rischio Frana – Tavola n° 8.32
Appare evidente che la zona
PAI F.R. 4 interessa quasi totalmente il fabbricato ex scuola media ( e non in
piccola parte o addirittura ne è esclusa come indicata dalla carta delle
idoneità territoriale)
Le tre cartografie sono quindi tra loro
difformi
La
relazione tra MOPS e PAI
Nel punto 4 della
Determinazione Regione Lazio n. A01467 “Studio di Livello 1 di Microzonazione
Sismica dell'Unità Amministrativa Sismica di Valentano (Vt). Validazione ai
sensi della DGR Lazio n. 545 del 26 novembre 2010. Istanza 106 MS” si stabilisce la validità della MS: [3]
dalla data della presente determinazione, nelle
“Zone Suscettibili di Instabilità Sismica” indicate nella Tav. 4.3 della Carta
delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica di Livello 1 di Microzonazione
Sismica, sia obbligatorio, preliminarmente alla redazione dello strumento
urbanistico attuativo ai sensi dell’art. 89
non indicando nessuna
prescrizione per le zone PAI F.R. 4 e
F.R. 3 che invece, come riportato dalle linee guida per le studi di MS
approvate DGR Lazio n. 545 del 26 novembre 2010, non sono mai esentate dalla
MS2 e MS3 come di seguito riportato
Sono esentate dall’esecuzione dei Livelli 2 e 3 di MS
i seguenti Strumenti Urbanistici Attuativi, purché il P.R.G. sia stato
approvato ai sensi della D.G.R. 2649/99:
...
L’esenzione per la realizzazione dei Livelli di MS per
le aree o tipologie urbanistiche sopra riportate non si attua se le stesse
ricadono nelle seguenti condizioni:
• Rientrino in aree già vincolate
dal PAI (Aree R3 e R4);
A questo punto occorre
spiegare, al fine di una corretta esposizione del problema, cosa sia la
classificazione P.F. (Pericolo Frana) vista l’importanza e la delicatezza di
tale strumento e soprattutto la sua finalità volta alla prevenzione di fenomeni
di dissesto e di danni alle persone.
L’art. 11 delle NTA
del PAI Autorità di Bacino del Fiora (più avanti ABF) riporta:
Finalità specifiche
TITOLO III
Pericolosità da frana
In relazione alle specifiche
condizioni geomorfologiche e idrogeologiche, alla tutela dell’ambiente e alla
prevenzione contro eventuali effetti dannosi di interventi antropici, sono
soggetti alle norme del presente titolo le aree individuate e perimetrate in
due classi di pericolosità, così come riportate nell'allegata cartografia
(TAVV. 8.1÷8.26 e 8.27 ÷ 8.37) realizzata utilizzando sia i dati sullo stato di
dissesto geomorfologico, che la carta della propensione al dissesto dei
versanti:
• pericolosità da frana molto elevata (P.F.4): rappresentano
zone direttamente interessate da
fenomeni gravitativi e da fenomeni franosi attivi, nonché da accertati
collassi di cavità di origine antropica, comprese le relative aree d’influenza;
• pericolosità da frana elevata (P.F.3): rappresentano aree
interessate da un'elevata
concentrazione di movimenti franosi superficiali, e/o zone ubicate in
prossimità di aree P.F.4 che per le loro caratteristiche
geomorfologiche possono rappresentare aree di possibile evoluzione o influenza a breve termine del dissesto,
nonché dalla presenza di cavità di origine antropica.
La classificazione di dette aree
integra i quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione di cui alla L.R.
1/05 della Regine Toscana, ed alla
L.R. 38/1999 della Regione Lazio.
Nelle zone P.F.4 il
PAI descrive i fenomeni franosi come “attivi”. [5]
Questo denota una
certa discrasia tra il PAIe lo Studio Geomorfologico. Quest’ultimo riporta come codice della zona
suscettibile di instabilità, coincidente con la zona P.F.4, il valore 3045, ovvero
instabilità non definita.
Il codice opportuno
sarebbe dovuto essere 301X indicante instabilità
attiva come indicato dallo stesso PAI
A dipanare questo
groviglio non viene di certo in nostro aiuto la relazione allegata allo Studio
di Livello 1 di Microzonazione Sismica dell'Unità Amministrativa Sismica di
Valentano (Vt). Validata ai sensi della DGR Lazio n. 545 del 26 novembre 2010
con determina A01467 che definisce le Zone
Instabili o Suscettibili di Instabilità (SI) nel seguente modo:
“sono
individuate come le zone nelle quali i terreni sono suscettibili di attivazione
di fenomeni di deformazione permanente del territorio a seguito di un evento
sismico (instabilità di versante, cedimenti, liquefazioni, faglie attive e/o
capaci)”.
Le SI nella MS comprendono sia zone Instabili che
Suscettibili di Instabilità non differenziando lo stato attivo (che però
risulta chiaro dal PAI con la classificazione P.F. 4)
Questo punto appare
quindi non chiaro e può essere oggetto di interpretazioni non corrette da parte
dei progettisti e dei pianificatori.
Sottolineo questa
discrasia data l’importanza che ha lo strumento dello Studio Geomorfologico per
le costruzioni presenti e quelli da realizzarsi nel futuro al fine di prevenire
fenomeni franosi.
In passato alcuni
parti del territorio del comune di Valentano (area cava terra rossa fine anni
90, mura del castello inizi del 900 tra gli altri) sono stati oggetti di
fenomeni franosi che per puro caso non hanno portato a morti.
Concludo la presente
nota con le seguenti
RICHIESTE
In merito a quanto
sopra indicati si chiede
- se esiste una relazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico per cui è stato dato il parere positivo alla D.C.C. 4 del 23/04/2014
- su quale base legislativa nazionale, regionale o locale sia stato approvato l’atto
- se, per quanto riguarda la riduzione dello standard urbanistico destinato all'istruzione gli standard il responsabile del settore tecnico abbia rilevato che gli stessi rimangano conformi alla normativa vigenti. Nello specifico si richiede di sapere le modalità e il calcolo effettuato per la verifica considerato nella DCC 4 del 23/04/2014 esiste un parere tecnico positivo, espresso ai sensi dell’art. 49 TUEL
- chiarimenti in merito a tali discrepanze ed anomalie riscontrate tra la cartografia della MOPS, della carta delle idoneità territoriale e del PAI
- se il cambio di destinazione d’uso sia compatibile con quanto indicato dal Piano di Assetto Idrogeologico
- se esistono discrasie tra PAI, MOPS e carta delle idoneità territoriale
- in caso positivo, se tali differenze possono comportare problemi di interpretazione e quindi di sicurezza nella pianificazione e nell’attuazione delle indicazioni urbanistiche.
- Se sia stato acquisito il prescritto parere dell’autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora