venerdì 29 agosto 2014

Sulle strane interpretazioni dell'urbanistica

L'urbanistica e l'edilizia, seppure afferenti al governo del territorio, sono due materie nettamente separate:
- l'urbanistica attiene alla pianificazione e programmazione dello sviluppo territoriale
- l'edilizia riguarda l'attuazione della pianificazione e alla corretta realizzazione dei fabbricati osservando le regole costruttive contenute nei regolamenti edilizi a tutela della sicurezza e dell’igiene degli abitati.

Per fare il cambio di destinazione d'uso di una scuola media in un ostello bisogna procedere tramite due iter:
- urbanistico: 
- edilizio (di cui non parliamo in questo post)

Il D.M. 1444/68, che abbiamo già incontrato (per darvi una rinfrescatina potete utilizzare questa presentazione) definisce i cosiddetti "standard urbanistici".

Gli standards urbanistici stabiliti dal D.M. n 1444/68 afferenti la dotazione di spazi pubblici (verde, parcheggi, centro sociali, aree scolastiche ecc.), per espressa previsione di legge, costituiscono quantità minime inderogabili finalizzate al raggiungimento del livello essenziale prestazionale della qualità della vita urbana – da mantenersi uguale in tutto il territorio nazionale – e da determinarsi in funzione della suddivisione territoriale in zone omogenee come indicato dalla Legge Urbanistica Nazionale ( LUN) 1150/42 art. 41- quinques
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8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima.
(si veda il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)

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Ai fini dell'osservanza dei rapporti su indicati si assume che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima.

Con una capacità sintetica e chiarificatrice del tutto inusuale per la legge italiana questa definizione è chiaramente indicata nell'art. 3:
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art. 3. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:
a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ;
d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.

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Ai fini dell'osservanza dei rapporti su indicati si assume che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
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Domanda: se noi andiamo a togliere spazio per l'educazione tramite la realizzazione di una Residenza Sanitaria per Anziani (RSA) oppure un ostello andremo ad intaccare la dotazione minima ed inderogabile di 4,5 mq di aree di istruzione per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo?
Detto in altri termini siete sicuro che potete fare questo cambiamento? avete gli spazi necessari? Ci sono dei calcoli che lo dimostrano?
Questa sono le domande che ho posto al Comune. 
Questa è la risposta:
A parte l'uso del termine "hanno assicurato", che sinceramente vuol dire tutto e niente, la cosa che a me pare grave è che sono "i tecnici che hanno redatto il PUCG" ad essersi espressi: quindi vi siete posti il problema! Quindi ci sarà da qualche parte una relazione, che avrà visto il responsabile del settore tecnico prima di apporre questo?

Ed invece:

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