giovedì 28 agosto 2014

Non sia mai 2/a parte

Proseguiamo l'analisi della risposta alle nostre domande fatte dal Sindaco di Valentano di cui si riporta qui
In particolare qui ci occuperemo del punto numero 5


A mio avviso e come spiegherò più avanti il cambio di destinazione, con gli interventi previsti per la realizzazione di una Residenza Sanitaria per Anziani o per un Ostello richedono opere che sono assimilabili alla nuova costruzione. Andiamo però con ordine e vediamo che questa estrapolazione della certificazione è quanto meno controversa rispetto alla normativa in particolare:

L’art. 65 TU ambiente ( D. Lgs. 152/2006) , che riporta il valore, le finalità e i contenuti del piano di bacino distrettuale


4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

Quindi le disposizioni devono essere attuati dalla data di approvazione del Piano di Bacino avvenuta con Deliberazione Consiliare della Regione Lazio n. 28 del giorno 04 maggio 2011 ed approvato nella seduta del Consiglio Regionale n. 58 del 20 Giugno 2012 e pubblicato sul BURL del 21/08/2012
Che riporto per il caso specifico della Zona PAI R.F. 4 in cui ricade la ex scuola media

Da questi documenti di vede chiaramente che anche se questo intervento non ricadesse nelle nuove costruzioni occorrerebbe :

  1. la sistemazione preventiva della versante di frana
  2. il parere dell'autorità di Bacino

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